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La polizza responsabilità civile professionale è una delle coperture più utili e troppo spesso sottovalutate a disposizione di un professionista. Questa forma assicurativa ha il compito di tutelare un professionista in caso di errore provocato dal suo operato, nel caso in cui un cliente o un altro soggetto terzo richieda un risarcimento del danno.

Si tratta di una grande opportunità per tutti quei professionisti che vogliono vivere con maggiore tranquillità le proprie attività quotidiane, senza rischiare di gestire spese ingenti in caso di richieste avanzate da parte di altri soggetti.

Cos’è l’RC professionale?

L’assicurazione professionale è una polizza che interviene per tutti i danni causati a terzi dalla propria attività professionale. La polizza può essere relativa al singolo professionista, oppure ad uno studio.

Come funziona l’assicurazione professionale?

La dinamica è estremamente semplice. Dietro pagamento di un premio annuale, la compagnia assicurativa tutela il professionista da ogni danno potenzialmente causato dalla sua attività professionale.

Ad esempio, se il professionista danneggia un terzo con errori, negligenze od omissioni durante l’esercizio della professione, può ottenere un supporto da parte dell’assicurazione.

L’assicurazione professionale è obbligatoria?

Sì, ma non per tutti. Possiamo dire che, ad eccezione dei Giornalisti, la polizza responsabilità civile professionale è obbligatoria per tutti quei professionisti iscritti ad un Albo.

A confermare questo c’è proprio l’obbligo sancito l’articolo 5 del DPR 137 del 2012, che stabilisce che:

“1.Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2.La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

3.Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.”

Esempi di professioni con obbligo di polizza professionale

Per citare alcune professioni con obbligo di polizza professionale:

  • Agente di commercio
  • Agente Immobiliare
  • Agente in attività finanziaria
  • Mediatore creditizio
  • Amministratore di Condominio
  • Medico
  • Dentista
  • Operatore sanitario
  • Veterinario
  • Avvocato
  • Commercialista
  • Revisore legale
  • Consulente del lavoro
  • Tatuatore
  • Architetto
  • Ingegnere
  • Geometra.

Cosa copre l’assicurazione professionale?

Come abbiamo detto, le assicurazioni professionali coprono da tutti i danni procurati a terzi dall’attività lavorativa. Ciò vuol dire nel concreto che:

  • L’assicurazione subentra per danni inflitti a persone o cose. Per fare un esempio tipico, un medico che commette un errore e provoca una menomazione ad un paziente
  • La polizza copre dai danni patrimoniali di cui il professionista potrebbe essere vittima, ad esempio con una sanzione da parte delle Autorità competenti, oppure dal mancato guadagno di un’attività commerciale a causa della condotta del professionista.

Scegli la tua polizza professionale

La polizza responsabilità civile professionale non è solo un obbligo di legge, ma un importante strumento di tutela della tua professionalità e di protezione da possibili richieste di risarcimento danno.

La polizza è utile anche a tutti quei professionisti non soggetti ad obbligo, che vogliono tutelarsi in caso di richieste da parte di terzi.

Se vuoi scegliere la copertura su misura per le tue esigenze, SDM Broker può aiutarti guidandoti in questa decisione, valutando fra le proposte delle compagnie assicurative.

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